Avviso pubblico “Miglioramento sismico dell’edificio Comunale nel Comune di Fornelli”

Dettagli della notizia

Avviso pubblico di manifestazione di interesse (indagine di mercato) per l’espletamento di una procedura negoziata senza bando di gara per l’affidamento dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE NEL COMUNE DI FORNELLI”

Data:

04 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
RENDE NOTO
- che la Stazione Appaltante del Comune di Fornelli, dovendo effettuare i Lavori di “Miglioramento sismico dell'edificio Comunale nel Comune di Fornelli”, pubblica avviso al fine di individuare, ai sensi dell’ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (d’ora in poi anche sintetizzato come “Nuovo Codice”), gli Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 50 comma 1 lettera c) del “Nuovo Codice”;
- che in caso di indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 2 dell’ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la durata della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato è di 10 giorni, in ragione dell’urgenza derivante dalla necessità di eseguire i lavori e rendicontare, entro il tempo riportato nell’atto di concessione del finanziamento ed in considerazione dell’art. 1 del Codice dei Contratti;
- che l’art. 2 comma 3 dell’Allegato II.1 prevede che: 3. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.
- che pertanto, in ossequio al “Nuovo Codice”, non sono stati individuati criteri “oggettivi”;
- che non sono stati individuati criteri “oggettivi”, per il principio della massima partecipazione alla gara previsto dall’articolo 10 comma 3 del Codice, garantendo in particolare l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
- che pertanto si forniscono le seguenti informazioni:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Fornelli, con sede in Via dei Martiri n. 3 - 86070 Fornelli (IS) telefono 0865—956132, PEC: comune.fornelli@pec.it
profilo del committente piattaforma TRASPARE all’indirizzo: https://fornelli.traspare.com
Settore competente: Comune di Fornelli
Il Responsabile Unico del Progetto -RUP- ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l’Arch. Nicola Mancini; e mail comune.fornelli@libero.it
Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di Fornelli → Bandi gara e contratti, nonché al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201005&NodoSel=44
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento sismico dell'edificio Comunale nel Comune di Fornelli”.
L’importo complessivo dei lavori escluso IVA: euro 304.119,49 di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso: euro 85.943,10
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 25.000,00
Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell’art.5 comma 1 lett. a) dell’Allegato I.7 del “Nuovo Codice”.
Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

Precisazione sui costi della manodopera
Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera pari ad € 193.176,39 che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
L’articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:
1.Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al “Nuovo Codice”, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere “anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell’ambito del medesimo settore, l’operatore economico finisca con l’optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico”.
E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che “I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”.
Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l’applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.
La previsione dell’articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l’articolo 41 comma 14, con altre norme del “Nuovo Codice” che esplicitano e dettagliano i “principi generali”.
L’articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l’operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.
L’articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:
1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.
L’articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell’offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).
Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell’articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.
Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l’interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che il candidato, a pena di inammissibilità, all’interno della propria manifestazione di interesse dichiari:
a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
b) l’indicazione del contratto di lavoro applicato che, qualora non sia quello previsto dalla stazione appaltante, può essere dichiarato equivalente;
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 65 del “Nuovo Codice”.
Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del “Nuovo Codice”.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono versare nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:
L’operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 class. II.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 (dell’Allegato II.12).
NB. Ai sensi dell’articolo 30 dell’Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Ai sensi dell’articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
Ai sensi dell’articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.
I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.
Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)”, che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.
4. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
La durata dei lavori è di n. 180 giorni (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva l’esecuzione d’urgenza. In tal caso si applica l’articolo 3 comma 9 dell’ALLEGATO II.14.
5. SUBAPPALTO
Il soggetto affidatario dei lavori eseguono in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
Suddivisione in lotti
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere le prestazioni in lotti, secondo quanto stabilito dall’art. 58 del D.Lgs. 36/2023.
7. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti.
Modalità di presentazione delle candidature
Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato II.1, le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma telematica TRASPARE all’indirizzo: https://fornelli.traspare.com, a cui l’operatore dovrà accreditarsi/registrarsi per il relativo accesso/presentazione della manifestazione di interesse, entro e non oltre (a pena di esclusione) le ore 23.59 del giorno 17/11/2024.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante Allegato 1 al presente avviso, firmata digitalmente del sottoscrittore e corredata da copia conforme all’originale dell’Attestazione SOA posseduta dal concorrente.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quando richiesto (ad esempio per mail o pec).
8. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA - AVVALIMENTO
Sono ammessi alla manifestazione di interesse anche operatori economici che intendono raggrupparsi temporaneamente ai sensi dell’articolo 65 comma 2 lettera e) e lettera f).
In tal caso si applicheranno le previsioni dell’articolo 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell’articolo 30 comma 2 dell’Allegato II. 12 (2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.)
In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute nell’Allegato 1 al presente Avviso, sottoscritte dalle medesime imprese.
Le Associazioni temporanee eventualmente già costituite devono presentare, oltre alla documentazione Allegato 1 di cui al precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.
In caso di Avvalimento di cui all’articolo 104 il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno presentare l’Allegato 1 al presente avviso.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura negoziata eventuale si svolgerà ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici.
Qualora, alla scadenza del termine indicato al precedente punto 7, pervenga un numero di idonee candidature superiore a n. 5 la stazione appaltante inviterà tutti coloro i quali abbiano avanzato manifestazione di interesse, fermo restando il possesso dei requisiti necessari e qualificanti.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante procederà con coloro che avranno manifestato interesse, riservandosi la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, fermo restando il possesso dei requisiti necessari e qualificanti.
Tenuto conto alla necessità di eseguire i lavori e rendicontare, entro il tempo riportato nell’atto di concessione del finanziamento, il termine per la ricezione delle offerte tecnica ed economica viene sin da ora fissato in 20 giorni dalla data di spedizione della pec di invito a gara.
E’ richiesto sopralluogo obbligatorio in fase di predisposizione dell’offerta. Le modalità di esecuzione del sopralluogo saranno stabilite nella lettera d’invito.
Il candidato, con la presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec dal medesimo indicato in fase di registrazione alla piattaforma/ nell’istanza Allegato 1.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.
10. PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI UNICO CENTRO DECISIONALE
EX ART.95 COMMA 1 lett.d)
L’art.95 comma 1 lett. d) prevede l’esclusione qualora si accerti il:
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all’esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale.
11 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
12 PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato:
- Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di Fornelli → Bandi gara e contratti, nonché al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201005&NodoSel=44
Allegati:
1. Allegato 1- fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Fornelli, 07/11/2024
Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Nicola Mancini

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Ultimo aggiornamento: 03/03/2025, 11:50

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